Regolamento

REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO DI CONCILIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI PAOLA

Art. 1 - PRINCIPI GENERALI 
La Conciliazione/Mediazione e' una procedura, comunque denominata, svolta da un soggetto terzo, neutrale imparziale ed indipendente - Il Conciliatore/Mediatore - finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione, ove previsto dalla legge o su concorde richiesta delle parti, di una proposta per la risoluzione della stessa. 
La procedura di Mediazione è improntata ai principi di informalità, celerità ed oralità. 
Possono essere sottoposte all'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI PAOLA, istituito dall’Ordine degli Avvocati di Paola, tutte le controversie afferenti ai diritti disponibili e quelle previste dal D. Lgs. N. 28/2010. 
Nelle materie individuate dalle norme di legge le parti possono ricorrere alla giurisdizione ordinaria solo dopo aver esperito il procedimento di mediazione, tuttavia lo svolgimento della mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari. 
L'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE non fornisce consulenza legale. 
Il presente regolamento è applicabile alla conciliazione di controversie di qualsiasi natura e relative a diritti disponibili, che le parti vogliano risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria ovvero di una previsione di legge. La qualificazione della natura della controversia spetta alla parte che deposita la domanda di conciliazione. Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di legge, il presente regolamento si applica in quanto compatibile. 
In qualunque momento le parti possono decidere di rinunciare alla procedura e ritirarsi fatto salvo diverse previsioni legislative. Ai fini del presente regolamento i termini Mediazione e Conciliazione sono da intendersi equivalenti.

ART. 2 - ACCESSO ALLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE 
La parte o le parti che intendono promuovere la procedura di Conciliazione devono depositare presso la Segreteria dell’O.d.C. la domanda compilata sul modello predisposto che deve contenere: -L'organismo adito; - I propri dati e quelli delle altre parti; - L'oggetto e le ragioni della pretesa attraverso una sommaria esposizione dei fatti, le pretese, i danni lamentati e i documenti che intendono esibire avendo cura di precisare quali comunicazioni devono intendersi dirette, in via riservata, al solo Conciliatore. 
Sia l’istanza sia la documentazione allegata devono essere prodotte anche in formato digitale. 
AI momento della presentazione della domanda, ciascuna parte istante dovrà versare presso la Segreteria la quota a suo carico delle spese di avvio della procedura. 
Il deposito della domanda di conciliazione, nonché l'adesione alla stessa costituiscono accettazione del regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata (allegato A), commisurate al valore della lite e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'ODC. 
L’indennita’ di mediazione comprende sia i costi di amministrazione sia l’onorario del mediatore, nella misura rispettivamente del 20% e dell’80%.

Art. 3 - ADEMPIMENTI DELLA SEGRETERIA 
a) L'organizzazione della procedura avviene a cura della Segreteria dell'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE. 
b) Accettata la domanda, la Segreteria provvede a formare il fascicolo del procedimento debitamente registrato e numerato, nel quale vengono man mano inseriti tutti gli atti ed i documenti presentati dalle parti. I dati raccolti vengono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 e sue eventuali modificazioni e, fatto salvo per quelli espressamente indicati come riservati al Conciliatore, sono accessibili alle parti. 
c) Dopo il deposito della domanda, l'Organismo di Conciliazione, salvo diversa indicazione congiunta delle parti nell’ambito dell’apposito elenco, designa con propria delibera un mediatore/conciliatore secondo l’ordine progressivo di iscrizione nell’elenco dei mediatori depositato presso la segreteria. Il mediatore designato dovrà comunicare l’accettazione dell’incarico entro tre giorni dalla comunicazione a cura della segreteria e, in caso di silenzio, l’incarico si intenderà rifiutato e si provvederà ad una nuova designazione. Dopo tre rifiuti senza giustificato motivo il mediatore verrà cancellato dall’elenco. Dei mediatori dell’Organismo. Qualora il mediatore così individuato non possa accettare l’incarico per motivi di incompatibilita’ o di conflitto di interessi, l’incarico verra’ assegnato al mediatore immediatamente susseguente nell’elenco. Al mediatore che ha rinunciato all’incarico esclusivamente per i suddetti motivi verrà assegnato l’incarico successivo. 
d) L'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE si riserva la facoltà di derogare al criterio di rotazione sopra enunciato nella designazione del mediatore in relazione alla particolare natura e/o complessità dell'oggetto della conciliazione, tenuto conto delle specifiche competenze professionali dei singoli mediatori, desunte dai loro curricula e dalla tipologia di laurea universitaria posseduta. Previo accordo con le parti, l’Organismo di Conciliazione potrà altresi’ nominare un "collegio di Conciliazione/Mediazione" composto da un massimo di tre membri. 
e) In ogni caso, qualora siano richieste particolari conoscenze di natura tecnica, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali che saranno remunerati secondo quanto previsto dal tariffario allegato al presente regolamento. 
f) Una volta individuato il mediatore, la Segreteria fissa il primo incontro tra le parti entro quindici giorni, dandone immediata comunicazione alla parte istante che provvederà, a sua cura e spese, a notificare, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, l’istanza di conciliazione con il pedissequo provvedimento di convocazione delle parti, contenente l’espressa avvertenza che le stesse hanno facoltà di farsi assistere da un praticante avvocato abilitato ovvero da un avvocato, nonché con l’espresso invito alle parti convenute di comunicare, entro 15 giorni dal ricevimento dell’avviso, l’adesione alla procedura, con contestuale deposito della quota a loro carico delle spese di avvio della procedura e dell’indennnità di mediazione nella misura indicata dal tariffario vigente al momento della richiesta, nonchè di una sommaria esposizione dei fatti, delle pretese, dei danni lamentati e dei documenti da esibire, avendo cura di precisare quali comunicazioni devono intendersi dirette, in via riservata, al solo Conciliatore; appena ricevuta notizia dell’adesione o meno alla procedura dei convenuti, la parte istante dovrà depositare in segreteria la quota a suo carico dell’indennità di mediazione nella misura indicata dal tariffario vigente al momento della domanda; il pagamento delle indennità dovrà avvenire integralmente prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’art. 11 del Decreto Legislativo 28/2010, fermo restante quanto disposto dall’art. 16 comma 9 del DM 180/2010 come succ. modificato. 
e) In caso di mancata adesione delle altre parti, il Mediatore nominato terrà ugualmente la seduta prefissata e redigerà verbale negativo di conciliazione alla presenza della parte istante. 
f) La parte convenuta, che non abbia aderito alla procedura e che intenda prendere visione e/o estrarre copia del fascicolo, successivamente alla redazione del verbale negativo di conciliazione, sarà tenuta a versare, oltre alle spese di avvio, l’importo di euro 40 per il primo scaglione e l’importo di euro 50 per gli scaglioni successivi. 
g) Nelle controversie in cui sia previsto per legge il tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità della domanda, il presente regolamento si applica in quanto compatibile con la normativa di riferimento.

Art. 4 -IL MEDIATORE/CONCILIATORE. IMPARZIALITÀ E DOVERI. 
Presso la Segreteria dell'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE e' depositato l'elenco dei Conciliatori/Mediatori accreditati. 
Sono condizioni per essere iscritti nell’elenco dei mediatori:

  1. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni relative a fatti non colposi;
  2. non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
  3. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
  4. non avere riportato sanzioni disciplinari definitive diverse dall’avvertimento;
  5. possedere l’attestato di partecipazione, con esito positivo, ad un corso specifico di formazione, perfezionamento o specializzazione, tenuto con i criteri e secondo le modalita’ previste dalle specifiche norme in materia;
  6. essere iscritto nel Registro dei Praticanti o nell’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Paola;
  7. non essere gia’ iscritto nell’elenco dei mediatori di piu’ di quattro organismi di mediazione.
  8. essere in regola con gli obblighi formativi e di aggiornamento previsti dall’art. 4, co.3, lett. b), del D.M. Giustizia n. 180/2010 come succ. modificato.

Sulle domande di iscrizione delibera l'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE che gestisce ed aggiorna l’elenco. 
Il Conciliatore deve essere imparziale e indipendente dalle parti, privo di qualsiasi interesse in ordine alla procedura di conciliazione per la quale e' stato nominato e deve comunicare immediatamente alle parti e alla Segreteria dell'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE ogni eventuale motivo di incompatibilità. 
A tal fine, prima dell'inizio del procedimento di Conciliazione, lo stesso sarà tenuto a sottoscrivere dichiarazione di assoluta imparzialità, neutralità, indifferenza ed assenza di qualunque interesse anche indiretto e mediato. 
Qualora l'incompatibilità dovesse insorgere nel corso della procedura di Conciliazione, il Conciliatore dovrà informare immediatamente le parti e la Segreteria dell'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE per essere sostituito. 
Il Conciliatore è obbligato a mantenere il segreto su quanto apprenderà nel corso del procedimento di Conciliazione; a non divulgare il contenuto dei documenti di cui verrà a conoscenza; a non assumere in futuro alcun incarico di diversa natura con riguardo all'oggetto della controversia. 
Allo stesso è fatto divieto, altresì, di assumere diritti od obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera e/o del servizio nonché di percepire compensi direttamente dalle parti. 
Il mediatore non potra’ inoltre svolgere funzioni di difensore o di arbitro tra le stesse parti, per i due anni successivi alla trattazione del tentativo di conciliazione, anche presso altri Organismi di Conciliazione: la violazione di tale obbligo comporta illecito disciplinare. 
I Conciliatori devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice di Comportamento (allegato B) approvato dall'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE e depositato presso la Segreteria per l'eventuale consultazione; essi, inoltre, devono mantenere gli standards qualitativi richiesti dall'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE frequentando corsi di formazione nonché corsi e/o seminari di aggiornamento indetti dallo stesso o da altre associazioni o enti debitamente certificati, secondo i criteri fissati dalla normativa in vigore. L'organismo si riserva la facoltà, nel rispetto degli standard minimi indicati dalla legge, di richiedere requisiti ulteriori che verranno adottati con provvedimenti di modifica del presente regolamento. Nel caso di aggiornamento presso altre associazioni o enti é facoltà dell' ORGANISMO DI CONCILIAZIONE valutarne insindacabilmente l'idoneità. La mancata certificazione di quanto previsto al presente punto comporta la cancellazione dalle liste dei Conciliatori.

Art. 5 -COMPITI DEL CONCILIATORE 
Il Conciliatore non decide la controversia ma aiuta le parti a trovare una soluzione negoziata della stessa nel rispetto dei principi di legalità e degli interessi di ciascuna di esse. 
Egli gestisce la procedura di Conciliazione guidando il dialogo nei tempi e nei modi che ritiene più opportuni, per il raggiungimento di un accordo soddisfacente per tutte le parti interessate. 
Il Conciliatore deve formulare una proposta di definizione qualora ciò sia previsto dalla normativa vigente, ovvero può formulare una proposta di definizione nel caso in cui all'esito del procedimento le parti non raggiungano un accordo esclusivamente nei casi previsti dalla Legge.

Art. 6 -PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE 
La Conciliazione, di regola, si svolge in un unico incontro presso la sede dell'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE. 
Il Conciliatore d'accordo con le parti, eccezionalmente, potrà fissare incontri successivi a breve intervallo di tempo. 
Costituisce impegno reciproco delle parti cooperare tra loro e con il Conciliatore per il buon esito della procedura. 
In ogni momento ciascuna parte può interrompere la procedura in corso. 
Il Conciliatore se lo ritiene necessario, può nominare un consulente tecnico con spese a carico delle parti. 
Il procedimento di conciliazione deve concludersi, in ogni caso, nel termine perentorio di 4 mesi a far data dal deposito della domanda di conciliazione, ovvero (nei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda) dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e,anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto e del quinto periodo del comma 1 dell’art. 5, non è soggetto a sospensione feriale .

Art. 7 -RISERVATEZZA DELLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE 
La Conciliazione e' riservata. Il Conciliatore, le parti ed ogni persona presente sono tenuti al più stretto riserbo in ordine a tutto ciò che riguarda la procedura e, pertanto, quanto viene detto nel corso degli incontri non può essere registrato né verbalizzato. 
Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni acquisite durante il procedimento di mediazione. Le dichiarazioni e le informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate, salvo consenso della parte dalla quale provengono, sono ugualmente riservate. 
Le informazioni e i documenti che l'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE ed il Conciliatore hanno ricevuto dalle parti come confidenziali non potranno essere portati a conoscenza dell'altra parte, salvo espresso consenso. 
In relazione a quanto precede: - l'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE e il Conciliatore saranno tenuti, in ogni caso, a restituire a ciascuna delle parti i documenti prodotti nel corso della procedura senza trattenerne copia alcuna, cosi come non verrà trattenuta neppure copia dell'eventuale accordo e del verbale a meno che ciò non sia espressamente previsto dalla normativa vigente al momento della presentazione della domanda di conciliazione; - nell'eventuale successiva procedura giudiziale o arbitrale, relativa alla medesima controversia, le parti non potranno dedurre mezzi di prova su quanto avvenuto e sulle dichiarazioni rese dalle parti nel corso della procedura di Conciliazione né potranno chiamare a testimoniare il Conciliatore o altre persone presenti al procedimento; - nell'eventualità in cui le parti dovessero essere assistite da avvocati si richiama per questi la normativa deontologica in tema di riservatezza delle trattative.

Art. 8 -SOSTITUZIONE DEL CONCILIATORE 
Nell'ipotesi in cui il Conciliatore, per qualsiasi motivo, ritenga di non poter adempiere all'incarico ricevuto, sospende la procedura dandone comunicazione alla Segreteria dell'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE per essere sostituito secondo le modalità di cui al presente regolamento. 
Allo stesso modo, le parti potranno richiedere alla Segreteria, per giustificati motivi, la sostituzione del Conciliatore incaricato del procedimento. 
L’Organismo di Conciliazione provvede, con propria delibera e quando ne ricorrano i presupposti, alla sostituzione del Conciliatore.

Art. 9 -DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA 
1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il conciliatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non è raggiunto, il conciliatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il conciliatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il conciliatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13 del D.L. n. 28 del 4/3/2010 
2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al conciliatore, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. 
3. Se è raggiunto l’accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del conciliatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore/ conciliatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata, a cura delle parti interessate, da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento. 
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore/ conciliatore forma processo verbale con l’indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. 
Nello stesso verbale, il conciliatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. 
5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. 
6. L’attività relativa all’eventuale omologazione del verbale di conciliazione è riservata espressamente alle parti interessate.

Art. 10 – Registro affari di conciliazione

  1. E’ istituito un registro, anche informatico, degli affari di conciliazione, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l’oggetto della controversia, il conciliatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito; il legale rappresentante dell’organismo deve presentare senza indugio al Responsabile del registro degli organismi di conciliazione ex art. 38 D.M. 222/2004, che ne faccia richiesta per ragioni attinenti all’esercizio dei poteri previsti dal regolamento, i dati raccolti e i documenti conservati.
  2. Ulteriori registri o annotazioni possono essere stabiliti con determinazione del Responsabile, previamente comunicate agli iscritti.
  3. A norma dell’articolo 2961, primo comma, del codice civile è fatto obbligo all’organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data di esaurimento del mandato.

Art. 11 -RAPPORTI TRA CONCILIAZIONE E PROCEDURA ARBITRALE O GIUDIZIALE 
1. In generale, la pendenza del procedimento di Conciliazione non preclude alle parti la possibilità di promuovere il procedimento arbitrale o di ricorrere all'autorità giudiziaria tranne nei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda per come disposto dall’art. 5 del D.L. 28 del 4 marzo 2010.

Art. 12 -SPESE ED ONORARI PER LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE. 
Le spese di avvio della procedura e gli onorari sono stabiliti secondo il tariffario in vigore al momento della proposizione della domanda all'Organismo di conciliazione dell'Ordine e, salvo diverso accordo delle parti, sono a carico di ciascuna delle parti per la quota.

Art. 13 -RESPONSABILITÀ 
L'Organismo di conciliazione dell'Ordine risponderà in solido con il Conciliatore dell'opera prestata dallo stesso e dell'eventuale violazione dei doveri di cui al presente regolamento. 
L'applicazione e l'interpretazione del presente regolamento sono di competenza esclusiva dell'Organismo di conciliazione dell'Ordine.

Art. 14 -RAPPRESENTANZA ED ASSISTENZA 
Alla procedura di Conciliazione deve obbligatoriamente partecipare il soggetto che ha il potere di definire la controversia od un suo procuratore speciale munito degli stessi poteri. Lo stesso potrà farsi assistere da un praticante avvocato abilitato ovvero da un avvocato del quale dovrà indicare il nominativo, la qualifica professionale ed il recapito al momento della compilazione della scheda.

Art. 15 – Al termine del procedimento a ogni parte viene consegnata una scheda per la valutazione del servizio, secondo il modello allegato al presente regolamento, la quale deve essere trasmessa per via telematica al Responsabile con modalità che assicurino la certezza dell’avvenuto ricevimento.

Art. 16 – L’Organismo di conciliazione consente gratuitamente ai mediatori accreditati presso il proprio elenco il tirocinio assistito di cui all’art. 4, comma 3, lettera b) del DM 180/2010.

Art. 17 -ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 
Il presente Regolamento con i suoi allegati è in vigore dal 20/03/2011. 
Il Regolamento o i suoi allegati possono essere modificati dall’Organismo di Conciliazione, a maggioranza dei suoi componenti; le modifiche sono sottoposte al controllo successivo del Consiglio dell’Ordine che si esprime a maggioranza dei suoi componenti. 
Gli allegati al presente regolamento formano parte integrante del regolamento stesso.

Il Presidente Il Consigliere Segretario
Avv. Vito Caldiero Avv. Mario Pace

Allegati: 
Allegato A: tabella delle indennità 
Allegato B: codice etico 
Allegato C: scheda di valutazione del servizio

ALLEGATO A

Indennità di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 18 ottobre 2010 n. 180 come modificato dal Decreto interministeriale 6 luglio 2011 n. 145 

TABELLA DELLE INDENNITA' DI MEDIAZIONE 

Ai sensi dell'articolo 16 del D.M. n. 180/2010, l'indennità di mediazione che ciascuna parte deve corrispondere è determinata sulla base della seguenti voci:

  • SPESE DI AVVIO di € 40,00 oltre iva al 21%
  • SPESE DI MEDIAZIONE in base al valore della lite

SPESE DI AVVIO 
Le spese di avvio sono comunque dovute nella misura di € 40,00 + IVA al 21% e sono da versare a cura della parte istante al momento del deposito della domanda e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

SPESE DI MEDIAZIONE 
Le spese di mediazione sono rapportate al valore della lite e sono da versare a cura di ciascuna parte prima dell'incontro di mediazione. 
Gli importi delle spese di mediazione sono differenziati a seconda che si tratti di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, c. 1, D.Lgs. 28/2010 oppure di controversie di altra tipologia (controversie rientranti nella mediazione volontaria, subfornitura, telecomunicazioni) e possono essere modificate in alcuni casi particolari come previsto dal tariffario. 
Per la mediazione obbligatoria ex art. 5, c. 1, D.Lgs. 28/2010 gli importi sono stabiliti in deroga ai minimi, ai sensi dell’art. 16 comma 14 DM 180/2010 e successive modificazioni.

VALORE DELLA LITE
SPESE PER CIASCUNA PARTE 
(mediazione volontaria, subfornitura, telecomunicazioni) 
SPESE PER CIASCUNA PARTE NELLE MATERIE DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 1 D.LGS 28/2010
fino a € 1.000,00
€ 65,00 oltre IVA al 21% (pari a € 78,65)
€ 43,33 oltre IVA al 21%
da € 1.001,00 a € 5.000,00
€ 130,00 oltre IVA al 21% (pari a € 157,30)
€ 86,67 oltre IVA al 21%
da € 5.001,00 a € 10.000,00
€ 240,00 oltre IVA al 21% (pari a € 290,40)
€ 160,00 oltre IVA al 21%
da € 10.001,00 a € 25.000,00
€ 360,00 oltre IVA al 21% (pari a € 435,60)
€ 240,00 oltre IVA al 21%
da € 25.001,00 a € 50.000,00
€ 600,00 oltre IVA al 21% (pari a € 726,00)
€ 400,00 oltre IVA al 21%
da € 50.001,00 a € 250.000,00
€ 1.000,00 oltre IVA al 21% (pari a € 1.210,00) 
€ 650,00 oltre IVA al 21% 
da € 250.001,00 a € 500.000,00
€ 2.000,00 oltre IVA al 21% (pari a € 2.420,00)
€ 1.000,00 oltre IVA al 21%
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00
€ 3.800,00 oltre IVA al 21% (pari a € 4.598,00)
€ 1.900,00 oltre IVA al 21%
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00
€ 5.200,00 oltre IVA al 21% (pari a € 6.292,00)
€ 2.600,00 oltre IVA al 21%
oltre € 5.000.000,00
€ 9.200,00 oltre IVA al 21% (pari a € 11.132,00)
€ 4.600,00 oltre IVA al 21%

MANCATA ADESIONE DELLA/E CONTROPARTE/I 

Quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento le spese di mediazione (sia che si tratti di mediazione obbligatoria che volontaria), da versare a cura della parte che ha attivato la mediazione, sono stabilite nelle seguenti misure fisse: 
 40,00 (+ Iva al 21%) per il primo scaglione (fino a 1.000,00 euro) 
€ 50,00 (+Iva al 21%) per i restanti scaglioni (da 1.001,00 euro in avanti) 

CASI DI AUMENTO DELLE SPESE DI MEDIAZIONE: 

1) per tutte le tipologie di mediazione (sia volontaria che obbligatoria) 
aumento obbligato in misura del 25% in caso di successo della mediazione; 
2) solo per mediazioni volontarie:

  • aumento obbligato del 20% in caso di formulazione della proposta (tale aumento non si applica alle mediazioni aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010);
  • aumento facoltativo del 20% in casi di particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare (tale aumento non si applica alle mediazioni aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010).

CASI IN CUI IL VALORE RISULTI INDETERMINATO 

Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alla parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. 

ALTRE DISPOSIZIONI SULLE SPESE 

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. 

Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. 

Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di uno o più mediatori ausiliari. 

Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. 

Ai fini della corresponsione dell'indennità quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte. 

Nel caso di nomina di un consulente tecnico, l'onorario sarà determinato dall'ODC in riferimento alle indennità previste dalla presente tabella.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL D. LGS. N. 28/2010, IN CASO DI SUCCESSO DELLA MEDIAZIONE A CIASCUNA PARTE E' RICONOSCIUTO UN CREDITO DI IMPOSTA FINO A CONCORRENZA DI € 500,00. IN CASO DI INSUCCESSO DELLA MEDIAZIONE, IL CREDITO DI IMPOSTA E' RIDOTTO ALLA META'.

ALLEGATO B

CODICE ETICO

NORME DI COMPORTAMENTO PER I CONCILIATORI

Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di conciliatore sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento: 
I. Il conciliatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti. Il conciliatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato. 
II. Il conciliatore deve comunicare(1) qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza(2) e imparzialità(3) o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità(4). Il conciliatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il conciliatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale elo neutrale. 
III. Il conciliatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato: -le finalità e la natura del procedimento di conciliazione; -il ruolo del conciliatore e delle parti; -gli obblighi di riservatezza a carico del conciliatore e delle parti. 
IV. Il conciliatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall'importo e dalla tipologia della controversia. 
V. Il conciliatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti. 
VI. Il conciliatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla conciliazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la conciliazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata al conciliatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge. 

Note: 
(1) Il conciliatore deve rendere edotte le parti riguardo qualsiasi circostanza che possa influenzare la propria indipendenza, imparzialità e neutralità, anche se questa possa, di fatto non influire sulla correttezza nei confronti delle parti. L'esistenza delle suddette circostanze non implica automaticamente l'inadeguatezza a svolgere il ruolo di conciliatore. 
(2) Indipendenza significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il conciliatore ed una delle parti. 
(3) Imparzialità indica un'attitudine soggettiva del conciliatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra. 
(4) Neutralità si riferisce alla posizione del conciliatore, il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di conciliazione.

 

Scarica in formato pdf file_acrobat