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Regolamento


Con delibera 13 luglio 2007 e successiva circolare del 10 aprile 2009, il Consiglio Nazionale Forense ha approvato il Regolamento della Formazione Professionale Continua (FPC) di cui è riportato di seguito un estratto.

  • L'avvocato iscritto all'albo ed il praticante abilitato al patrocinio, dopo il conseguimento del certificato di compiuta pratica hanno l'obbligo di mantenere e aggiornare la propria preparazione professionale partecipando alle attività di formazione proposte e/o accreditate dagli Ordini Forensi o dal CNF.

  • Il periodo di valutazione dell'obbligo formativo decorre dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello d'iscrizione all'albo o di rilascio del certificato di compiuta pratica.

  • Periodo di valutazione: triennio

  • Unità di misura FPC: credito formativo

  • I crediti si maturano attraverso:

    •  partecipazione agli eventi formativi 
    • attività formative: lezioni in scuole forensi, pubblicazioni in materia giuridica, partecipazione alle commissioni di esami di Stato, altre attività di studio personali 
    • esoneri (proporzionali alla durata dell’interruzione): per gravidanza, malattia, interruzione professionale, anzianità di iscrizione
  • MATERIE OBBLIGATORIE
    Per ciascun triennio formativo sono fissati i crediti minimi che devono essere maturati nelle materie obbligatorie e cioe' in deontologia, ordinamento previdenziale e ordinamento professionale

  • TRIENNIO FORMATIVO E CREDITI MINIMI
    A seconda dell'anno iniziale del proprio triennio formativo, ciascun iscritto deve conseguire un minimo di crediti annuali e triennali (complessivi) e nelle materie obbligatorie come dal seguente prospetto.
    • Triennio 2008-2010 (transitorio): 50 crediti formativi da conseguire dei quali almeno 6 nelle materie obbligatorie e con un minimo di:

      • 9 crediti per il primo anno formativo (2008)
      • 12 crediti per il secondo anno formativo (2009) 
      • 18 crediti per il terzo formativo (2010)

    •  Triennio 2009-2011 (transitorio): 68 crediti formativi da conseguire dei quali almeno 9 nelle materie obbligatorie e con un minimo di: 
      • 12 crediti per il primo anno formativo (2009) 
      • 18 crediti per il secondo anno formativo (2010) 
      • 20 crediti per il terzo anno formativo (2011)

    • Triennio 2010-2012 (transitorio): 83 crediti formativi da conseguire dei quali almeno 12 nelle materie obbligatorie e con un minimo di:

      • 18 crediti per il primo anno formativo (2010) 
      • 20 crediti per il secondo anno formativo (2011)
      • 20 crediti per il terzo formativo (2012)

    •  Triennio 2011-2013: 90 crediti formativi da conseguire dei quali almeno 15 nelle materie obbligatorie e con un minimo di:
      • 20 crediti per il primo anno formativo (2011) 
      • 20 crediti per il secondo anno formativo (2012) 
      • 20 crediti per il terzo formativo (2013)

  • ATTIVITA' PREVALENTE
    Dal 1 settembre 2008, gli iscritti che comunicheranno l'attivita' prevalente, dovranno frequentare almeno 10 crediti nel settore dichiarato (es. diritto tributario).

Per scaricare il Regolamento della Formazione Professionale Continua del CNF clicca qui

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